Zone Marine e Giurisdizioni Internazionali: Diritto del Mare
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Le zone marine e le giurisdizioni
Acque interne
Le acque interne sono quelle sotto la piena sovranità dello Stato costiero. Per definizione, esse si trovano all'interno della linea di base che separa il territorio dal mare territoriale. Ai sensi della Convenzione di Montego Bay (Convenzione di Giamaica), il mare territoriale è definito in 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base, che può essere determinata secondo due criteri:
- Criterio geografico: La linea di base è determinata dalla linea di bassa marea.
- Criterio tecnico: La linea di base unisce punti significativi della costa.
Le acque che si trovano tra la costa e la linea di base sono chiamate acque interne e comprendono porti, baie, ecc. Lo Stato esercita la propria sovranità direttamente su di esse.
Il mare territoriale è parte integrante del territorio dello Stato. La distinzione giuridica fondamentale tra acque interne e mare territoriale risiede nel diritto di passaggio inoffensivo: nelle acque interne non è possibile navigare senza autorizzazione, mentre nel mare territoriale le navi possono transitare senza il consenso dello Stato costiero, purché il passaggio sia rapido, continuo e pacifico.
Stretti utilizzati per la navigazione internazionale
La Convenzione di Montego Bay classifica tre tipi di stretti:
- Stretti storici: Regolati da trattati specifici in vigore da lungo tempo.
- Stretti non strategici: Presentano un percorso alternativo, pertanto la navigazione è regolata in base alla natura giuridica delle acque che li compongono.
- Stretti strategici: Godono di una disposizione speciale basata sul principio del passaggio in transito, che limita il potere di regolamentazione degli Stati rivieraschi per garantire la libertà di navigazione.
La piattaforma continentale
Le risorse presenti nella piattaforma continentale appartengono agli Stati costieri. Per determinarne l'estensione, si utilizzano due criteri:
- Piattaforme geologiche: Lo Stato può estendere il controllo fino ai limiti naturali della piattaforma.
- Piattaforme giuridiche: Il limite è fissato fino a 350 miglia. Tuttavia, tra le 200 e le 350 miglia, una parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse deve essere versata alla comunità internazionale.
Zona economica esclusiva (ZEE)
È una zona speciale che si estende per 200 miglia dalla linea del mare territoriale. In quest'area, lo Stato non esercita la sovranità sul territorio, ma possiede diritti esclusivi sullo sfruttamento delle risorse naturali presenti.
Alto mare
Si tratta dell'area che si estende oltre le giurisdizioni nazionali, caratterizzata dalla libertà assoluta di navigazione e attività. La competenza sulle navi spetta allo Stato di bandiera (art. 90 della Convenzione). Questo sistema può generare il fenomeno delle bandiere di comodo. Esistono tuttavia eccezioni per reati gravi come la pirateria, il traffico di esseri umani o di droga, per i quali qualsiasi Stato può intervenire.
Il fondale marino
Al di là della piattaforma continentale si trova il fondale marino, giuridicamente definito come "l'Area". Le sue risorse sono considerate patrimonio comune dell'umanità e il loro utilizzo deve avvenire nell'interesse dell'intera umanità.
L'Autorità internazionale dei fondi marini regola l'esplorazione e lo sfruttamento di tali risorse. Qualsiasi entità privata che desideri operare nell'Area deve ottenere una specifica autorizzazione da parte di tale Autorità.