Poteri Costituzionali del Presidente della Repubblica: Nomine, Giustizia e Comando Militare (Art. 32 CPR)
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Poteri del Presidente della Repubblica secondo la Costituzione
Nomina di Varie Autorità e Funzionari
Secondo l'Art. 32, N° 7, 8 e 10 della CPR (Costituzione Politica della Repubblica), il Presidente della Repubblica può effettuare nomine per posizioni di sua esclusiva fiducia.
Funzionari di Esclusiva Fiducia
I funzionari di affidamento esclusivo sono coloro che vengono nominati liberamente dal Presidente della Repubblica (P.d.R.), senza concorso pubblico. Possono essere rimossi semplicemente chiedendo le loro dimissioni in qualsiasi momento. Essi rimangono in carica finché godono della fiducia del Presidente.
La Costituzione, all'Art. 32, N° 7 e 8 della CPR, elenca alcune cariche di esclusiva fiducia:
- Ministri di Stato e Sottosegretari.
- Sindaci