Libertà di Espressione e Diritto all'Informazione: Fondamenti Giuridici
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Articolo 39: Libertà di Espressione
La libertà di espressione è intesa nel senso più ampio e comprende tutte le forme artistiche, essendo rigorosamente disciplinata dall'articolo 20.1 della Costituzione.
Dimensione Oggettiva (Broad)
È un diritto fondamentale che non garantisce solo la libera espressione delle idee, ma assicura l'esistenza di una libera opinione pubblica, pilastro indispensabile di ogni stato democratico (STC 6/1981).
- Diritto di libertà: Né lo Stato né terzi possono interferire con la libera espressione di idee, opinioni o informazioni.
- Dovere dello Stato: L'obbligo principale è il non intervento, garantendo al contempo il pluralismo.
- Diritto relazionale: Costituisce la base per l'esercizio di altri diritti, come il diritto