Codice Deontologico Medico: Sanzioni e Procedure Disciplinari
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Capitolo III: Sanzioni Disciplinari
Articolo 83
La Corte di deontologia professionale, in relazione alle violazioni della deontologia medica e in base alla loro gravità, applica le seguenti sanzioni:
- a) Ammonizione privata;
- b) Censura, che può essere:
- 1. Scritta, ma privata;
- 2. Scritta e pubblicata;
- 3. Verbale e pubblica;
- c) Sospensione dalla pratica della medicina fino a sei mesi;
- d) Sospensione dalla pratica della medicina fino a cinque anni.
Articolo 84
La Corte di deontologia professionale di branca è competente ad applicare le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 83 della presente legge, quando, a suo giudizio, non vi è merito per applicare la sospensione di cui alla lettera d) dell'articolo 83. Le decisioni saranno emesse entro quindici giorni dalla data di consegna degli atti al giudice a quo.
Articolo 85
Quando la sanzione della sospensione di cui alla lettera d) dell'articolo 83 viene inviata dalla Filiale al giudice a quo per la decisione e quest'ultimo non ravvisa gli estremi per l'attuazione, gli atti vengono restituiti con una dichiarazione motivata, affinché si proceda ad adottare la determinazione di propria competenza.
Articolo 86
In ciascuna delle sedute della Corte, la segreteria redige il verbale che raccoglierà le informazioni e sarà firmato dal Presidente del Tribunale, dal Segretario e dal convenuto, se applicabile.
Articolo 87
Contro le sanzioni di ammonizione privata o censura, è ammesso esclusivamente il ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale competente, entro quindici giorni dalla data di notifica.
Articolo 88
La sanzione della sospensione dalla pratica della medicina è oggetto di ricorso dinanzi al giudice che l'ha imposta, entro quindici giorni dalla data di notifica, oppure tramite ricorso dinanzi al Tribunale Nazionale di Etica Medica entro il medesimo termine.
Articolo 89
La sanzione di sospensione di cui alla lettera d) dell'articolo 83 può essere imposta solo dalla Corte Nazionale di Deontologia Professionale. Contro tale provvedimento sono ammessi ricorsi interni al medesimo Tribunale, entro trenta giorni lavorativi dalla data di notifica della pena, o, in alternativa, ricorso al Ministero della Salute entro lo stesso termine.