Classificazione delle Cose nel Diritto Romano: Concetti Fondamentali
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Definizione di Cosa
Nel diritto romano, la cosa (res) è tutto ciò che può essere oggetto di proprietà. Tale categoria comprende sia i beni materiali che le attività immateriali, come i diritti.
La prospettiva di Gaio
Come esposto da Gaio nelle sue Institutiones (2.1): "Superiore exposuimus iura personarum, modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio vel extra patrimonium habentur".
In sintesi: le cose si distinguono in base alla loro appartenenza al patrimonio di un soggetto o alla loro esclusione da esso.
Classificazione delle Cose
- Cose corporali: Cose che si possono toccare (quae tangi possunt).
- Cose incorporali: Cose che non si possono toccare, poiché consistono in un diritto (in iure consistunt).
Patrimonialità: Intra e Extra Patrimonium
- Res